Negli atti di recupero dei crediti di imposta, una serie di cambiamenti sostanziali sta per essere introdotta a partire dal 30 aprile 2024. La notifica di tali atti dovrà avvenire entro il quinto anno successivo all’utilizzo dei crediti, includendo anche quelli considerati inesistenti ma rilevabili mediante la liquidazione delle dichiarazioni e controlli formali.
Il decreto Accertamento, in fase di esame definitivo in Cdm, incorpora le ultime indicazioni della Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, sul recupero dei crediti. L’articolo 38-bis del Dpr 600/1973 introduce nuove disposizioni, distinguendo gli atti di recupero per crediti non spettanti e inesistenti.
In particolare, l’atto di recupero, derivante dal controllo degli importi a credito nei modelli di pagamento unificato, deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno (per crediti non spettanti) e dell’ottavo anno successivo (per crediti inesistenti) all’utilizzo. Questo rappresenta un cambiamento significativo rispetto alla prassi convenzionale e introduce nuovi termini di decadenza.
La norma, richiamando l’articolo 13, commi 4 e 5, del DIgs 471/1997, stabilisce che un credito è considerato inesistente se manca completamente o in parte del presupposto costitutivo, e questa inesistenza non è riscontrabile attraverso la liquidazione delle dichiarazioni e i controlli formali. È importante notare che la modalità di scoperta dell’illecito da parte dell’amministrazione non influisce sulla sua rilevanza.
La nuova disposizione avrà un impatto pratico su eventuali atti di recupero emessi dopo il 30 aprile per crediti inesistenti che possono essere riclassificati come non spettanti, rendendoli illegittimi per essere oltre il termine di decadenza.
Dal 30 aprile, sarà possibile pagare un terzo delle sanzioni come forma di acquiescenza, ma il pagamento dovrà avvenire integralmente senza compensazioni. In caso di contenzioso, le disposizioni del processo tributario (DIgs 546/1992) si estenderanno anche agli atti di recupero, consentendo la possibilità di conciliazione giudiziale.
Con l’abrogazione della norma vigente, l’iscrizione a ruolo straordinaria diventa facoltativa per i crediti inesistenti. Tuttavia, va notato che potrebbe esserci un refuso sull’entrata in vigore di queste nuove norme, poiché l’applicazione inizia dal 30 aprile 2024, mentre l’abrogazione è immediata dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta. Questo crea un periodo transitorio in cui gli atti di recupero potrebbero non avere una disciplina definita, a meno che non venga deciso diversamente.